Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
@ordine_psicologi_emilia_romagna
Bologna, Emilia Romagnahttp://www.ordinepsicologier.it Government AdministrationOverview
About Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
Istituito ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, l’Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine
e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di
conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno
ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia*, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il
consiglio dell'ordine; (* La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di
grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende
fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della
salute". )
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti
e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono
richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo
27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi
in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine
e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di
conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno
ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia*, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il
consiglio dell'ordine; (* La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di
grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende
fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della
salute". )
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti
e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono
richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo
27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi
in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.